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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 49
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
3. ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall’ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l’ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all’articolo 14 bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al
Sito esternod.lgs. 173/1998
.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.