Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 46
Competenze. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:
“
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).
”.2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 60/1999 è sostituita dalla seguente:
“
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
strumenti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008 );
”.3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 60/1999 è sostituita dalla seguente:
“
c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla
l.r. 1/2015 .
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.