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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 4
Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 la parola: “
dalla
” è sostituita dalla seguente: “
alla
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta del tartufo.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
2 bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla
costituzione della nuova.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell’esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. Ogni commissione è composta da:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi
della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19
(Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della
legge regionale 4 agosto 1986, n. 35
“Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), se esistenti nel territorio.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 le parole: “
della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.