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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 11
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all’articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:
a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;
b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all’articolo 8 nei dieci anni precedenti l’assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.