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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO I
Ambito e finalità della disciplina. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 1
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) è sostituita dalla seguente:
d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14;
”.
h bis) effettua i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;
”.
Art. 2
Funzioni delle province. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all’articolo 8, comma 2.
”.
Art. 3
Funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/2005
m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3;
”.
Art. 4
Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera c bis), del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 39/2005 , le parole: “
all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
”.
Art. 5
Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014 , tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici).
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
4. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 6
Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r. 65/2014 , alle norme di cui alla Sito esternoparte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne).
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 , le parole: “
articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater della l.r. n. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
articoli 167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014
”.
Art. 7
Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati.
”.
Art. 8
Procedimento unico. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 39/2015 , le parole: “
Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
”.
2. Al comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 , le parole: “” sono sostituite dalle seguenti: “”.
Art. 9
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dell' Sito esternoarticolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
”.
Art. 10
Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici.
1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.
2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
”.
Art. 11
Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 , le parole: “
da 20 metri quadrati
”, sono soppresse.
Art. 12
Interventi soggetti a PAS. Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 39/2005
Art. 13
Attività libera. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 )
”.
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti:
“della l.r. 65/2014
”.
3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , sono abrogate.
4. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
5. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014
”.
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
”.
8. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014
”.
9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 14
Spese istruttorie. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art.18 bis - Spese istruttorie
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 15
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 39/2005
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 39/2005 , è sostituito dal seguente:
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.
”.
Art. 16
Ripristino dei luoghi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 39/2005 , è sostituito dal seguente:
3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all' articolo 209 della l.r. 65/2014 .
”.
Art. 17
Attestato di certificazione energetica. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 39/2005
1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 , le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 18
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1, dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni e Regione.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
”.
Art. 19
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici al comune qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, per la restante parte del territorio, alla Regione.
”.
Art. 20
Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 23 septies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 23 septies - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. Nel rispetto di quanto previsto nel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 ), e secondo i criteri individuati nell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 . Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici.
”.
Art. 21
Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2005
h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza comunale;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.