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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 6
Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ”, sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r. 65/2014 , alle norme di cui alla Sito esternoparte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne).
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 , le parole: “
articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater della l.r. n. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
articoli 167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.