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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 5
Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014 , tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici).
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
4. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 39/2005 , le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.