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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 20
Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 23 septies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 23 septies - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. Nel rispetto di quanto previsto nel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e nel regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 ), e secondo i criteri individuati nell'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 . Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera della Giunta regionale è determinato l'ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.