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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 16
Ripristino dei luoghi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 39/2005 , è sostituito dal seguente:
3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all' articolo 209 della l.r. 65/2014 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.