Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13
Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 13
Attività libera. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
ai sensi del titolo VI, capo IV, della l.r. n. 1/2005
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 )
”.2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
della l.r. 1/2005
” sono sostituite dalle seguenti:
“della l.r. 65/2014
”.3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , sono abrogate.
4. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
della l.r. 1/2005
” sono sostituite dalle seguenti: “
della l.r. 65/2014
”.5. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
della l.r. 1/2005
” sono sostituite dalle seguenti: “
della l.r. 65/2014
”.6. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014
”.7. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:
“
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
”. 8. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dall'articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014
”.9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: “
”, sono sostituite dalle seguenti: “
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.