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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 10
Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici.
1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.
2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.