Menù di navigazione

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 1
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) è sostituita dalla seguente:
d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14;
”.
h bis) effettua i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.