Art. 9
Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 26/2009 le parole: “
non superiore al 50 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 65 per cento
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.