Art. 6
Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
1. La rubrica dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale
”.2. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di
un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni
all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione.
”.3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.
”.4. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
Qualora il portavoce
” sono aggiunte le seguenti: “o il responsabile delle relazioni istituzionali
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.