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Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 26/2009 , 40/2009 e 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 6
Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
1. La rubrica dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di
un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni
all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
Qualora il portavoce
” sono aggiunte le seguenti: “
o il responsabile delle relazioni istituzionali
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.