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Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 26/2009 , 40/2009 e 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 2
Delega di funzioni dirigenziali. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 Delega di funzioni dirigenziali
1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.
2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.
3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'
articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.