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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo;
b) aree vocate: porzioni del territorio agro-silvo-pastorale destinate alla gestione conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;
c) braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie, attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani;
d) cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della “girata”;
e) comprensorio: porzione di territorio quale definita dall’articolo 6 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
f) densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della stagione venatoria;
g) gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;
h) gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;
i) girata: tecnica di prelievo caratterizzata dall'utilizzo di un solo cane (limiere), in genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore, e da un ridotto numero di altri cacciatori che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni;
j) istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994 . Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994 ;
k) istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agrituristico-venatorie, le aree addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994 ;
l) prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da punto fisso che in movimento;
m) prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età;
n) unità di gestione: area minima entro la quale si attua il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.