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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

CAPO III
Norme transitorie
Art. 18
Norme transitorie
1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), apportando le modifiche necessarie per l’attuazione della presente legge.
2. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 19
Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rimangono in vigore per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.