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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il Sito esternotitolo V della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 , (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista le legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista le legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 70/2015 e delle deliberazioni della Giunta regionale ivi previste, il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze è giunto ad una fase molto avanzata, che deve essere completata con un ulteriore intervento normativo, finalizzato a risolvere alcune criticità, semplificare il subentro della Regione nei rapporti in corso, assicurare la continuità amministrativa.


2. È necessario dettare norme integrative per facilitare la successione della Regione nei rapporti in corso, prevedendo casi di successione anticipata, semplificando il procedimento degli accordi volti a definire il trasferimento dei beni e dei rapporti e quello dell’individuazione del personale trasferito che dovrà concludere i procedimenti e le attività che restano nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Allo stesso tempo, è opportuno consentire l'avvalimento di personale destinato a cessare entro il 31 dicembre 2016, e prevedere forme di gestione congiunta Regione-enti locali del personale e degli uffici preposti alla gestione delle strade di rispettiva competenza, nonché l'avvalimento transitorio di personale per l'esercizio di funzioni di protezione civile.


3. In questo contesto, è opportuno che per taluni procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso si disponga in deroga alle regole generali previste dall'articolo 10 della l.r. 22/2015 , prevedendo il subentro e la successione della Regione, anche al fine di semplificare la gestione transitoria e ridurre per quanto possibile i casi di avvalimento di personale regionale da parte degli enti locali. Nella stessa prospettiva occorre prevedere la nomina di commissari per la realizzazione di opere al fine di evitare che gli avvalimenti in tale ambito determinino difficoltà nella gestione delle funzioni trasferite alla Regione. Occorre altresì consentire che per i procedimenti i cui termini sono scaduti o prossimi alla scadenza, la Regione possa definire nuovi termini di conclusione, e anticipare la successione della Regione nelle garanzie finanziarie e cauzioni connesse ai procedimenti di autorizzazione e di assenso già conclusi.


4. È altresì necessario, al fine di consentire alla Regione di esercitare pienamente la funzione di controllo degli impianti termici, prorogare l'esercizio locale di detta funzione al 1° luglio 2016, onde consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di adeguare gli assetti societari dei soggetti preposti a detto svolgimento tecnico, e alla Regione di poter subentrare, a norma dell'articolo 10, comma 14, della l.r. 22/2015 , nelle quote di proprietà degli enti, fermi restando i controlli e le attività già effettuati alla data di entrata in vigore della l.r. 22/2015 . Resta invece invariata la data del trasferimento della funzione per la Provincia di Grosseto, che non si trova in detta situazione.


5. Quanto alle funzioni esercitate dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro, si rende necessario intervenire al fine di garantire una gestione unitaria delle attività amministrative, in particolare di quelle che devono essere svolte per assicurare la gestione delle risorse assegnate agli enti locali.


6. È opportuno dettare ulteriori disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite alle unioni e ai comuni capoluoghi, precisando in particolare i criteri di attribuzione delle risorse regionali.


7. È opportuno intervenire con norme espresse per precisare taluni aspetti relativi al trasferimento del personale e all'identificazione del relativo costo.


8. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell’urgenza a provvedere, in particolare sulla deroga al trasferimento delle funzioni in materia di controlli degli impianti termici.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.