Menù di navigazione

Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 14
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole da: “
e, per le unioni
” fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , le parole: “
previsti dalla legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsti dall’articolo 48
”.
Art. 15
Trasferimento di beni mobili
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'articolo 1, comma 96, lettera b), primo periodo, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 16 bis e 16 ter, della medesima l.r. 22/2015 .
Art. 16
Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000
1. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), può richiedere l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la Città metropolitana di Firenze, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015 . L'avvalimento è disposto, fino e non oltre al 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana di Firenze, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale che dispone sulle condizioni dell'avvalimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 22/2015 .
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.