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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sono aggiunte le parole: “
, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.
”.
Art. 2
Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
di funzioni dirigenziali
” sono aggiunte le seguenti: “
, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle
”;
b) dopo le parole: “
la posizione
” sono aggiunte le seguenti: “
nella categoria del comparto
”;
c) dopo le parole: “
riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
” sono aggiunte le seguenti: “
;
per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione
economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
”.
Art. 3
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
Per le opere di interesse strategico di cui alla
legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla
l.r. 35/2011
, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “
secondo le modalità stabilite
” fino a “
in relazione al loro contenuto:
” sono sostituite dalle seguenti: “
.A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:
”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma.
”.
5. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.
”.
6. Dopo il comma 16 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.
”.
7. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.
”.
8. Alla fine del comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le parole: “
, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.
”.
Art. 4
Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici
1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 14.
2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.
3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.
4. A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:
a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;
b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
“Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;
c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;
e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;
f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all’esercizio delle attività.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.
6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.
7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
8. Restano ferme le disposizioni dell'
articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70
(Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).
”.
Art. 5
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21
della l.r. 68/2011
, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.
”.
Art. 6
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti,
interventi, attività e rapporti:
a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;
c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 – 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all’individuazione delle modalità operative;
d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.
2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l’effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell’arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto
di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell’arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la
definizione a seguito di richiesta dell’interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all’ente locale.
3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:
a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della
l.r. 53/2001
e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
“Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 53/2001
, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3,commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'
articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001
sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;
b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'
articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001
ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni
della l.r. 53/2001
, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.
4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della
l.r. 61/2014
, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di
Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10, l’esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l’esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio della funzione prima della data del subentro.
”.
Art. 7
Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.
”.
Art. 8
Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
aventi i medesimi requisiti
” sono aggiunte le seguenti: “
; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
”.
2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
commisurate al costo
” sono inserite le seguenti: “
, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,
” e dopo le parole: “
effettivamente in servizio
” sono inserite le seguenti: “
, esclusi gli operai forestali
”.
4. Le lettere b), c), d), e) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:
b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);
c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;
d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;
e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.
”.
5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza
di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta
dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.
”.
Art. 9
Esercizio associato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.