Art. 9
Esercizio associato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.