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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 8
Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
aventi i medesimi requisiti
” sono aggiunte le seguenti: “
; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
”.
2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
commisurate al costo
” sono inserite le seguenti: “
, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,
” e dopo le parole: “
effettivamente in servizio
” sono inserite le seguenti: “
, esclusi gli operai forestali
”.
4. Le lettere b), c), d), e) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:
b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);
c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'
articolo 94 della l.r. 68/2011
, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;
d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;
e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.
”.
5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza
di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta
dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.