Art. 7
Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “
Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.