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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 5
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21
della l.r. 68/2011
, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.