Art. 5
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
“
4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21
della l.r. 68/2011 , di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.