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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 4
Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici
1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 14.
2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.
3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.
4. A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:
a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;
b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
“Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;
c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;
e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;
f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all’esercizio delle attività.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.
6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.
7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
8. Restano ferme le disposizioni dell'
articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70
(Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.