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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 3
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “
Per le opere di interesse strategico di cui alla
legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla
l.r. 35/2011
, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “
secondo le modalità stabilite
” fino a “
in relazione al loro contenuto:
” sono sostituite dalle seguenti: “
.A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:
”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma.
”.
5. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.
”.
6. Dopo il comma 16 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.
”.
7. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.
”.
8. Alla fine del comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le parole: “
, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.