Art. 2
Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
di funzioni dirigenziali
” sono aggiunte le seguenti: “, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle
”;b) dopo le parole: “
la posizione
” sono aggiunte le seguenti: “nella categoria del comparto
”;c) dopo le parole: “
riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
” sono aggiunte le seguenti: “;
per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione
economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.