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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 2
Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015
1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
di funzioni dirigenziali
” sono aggiunte le seguenti: “
, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle
”;
b) dopo le parole: “
la posizione
” sono aggiunte le seguenti: “
nella categoria del comparto
”;
c) dopo le parole: “
riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
” sono aggiunte le seguenti: “
;
per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione
economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.