Art. 15
Trasferimento di beni mobili
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'articolo 1, comma 96, lettera b), primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015 , al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 16 bis e 16 ter, della medesima l.r. 22/2015 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.