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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 13
Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è aggiunto il seguente:
4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
b) la gestione dei contratti di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70
(Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;
c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.