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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 12
Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'
articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015
. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è
applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.
”.
2. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 le parole: “
degli articoli 17 e 19, comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo
”.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica.
”.
4. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'
articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015
.
”.
5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla
l.r. 22/2015
, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.