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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 10
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), le parole: “
ai sensi del comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dei commi 4 e 6
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole: “
può effettuare le seguenti modifiche
” sono sostituite dalle seguenti: “
può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D
”, e le parole: “
e nel limite della spesa
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa
”.
c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'
articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015
per il finanziamento delle attività ivi previste.
”.

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.