Art. 10
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), le parole: “
ai sensi del comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4 e 6
”.2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole: “
può effettuare le seguenti modifiche
” sono sostituite dalle seguenti: “può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D
”, e le parole: “e nel limite della spesa
” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa
”.3. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 è sostituita dalla seguente:
“
c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'
articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.