Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sono aggiunte le parole: “
, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.
”.
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