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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti) e, in particolare, gli articoli 27 e 27 bis;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 );


Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;


2. L’articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l’approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;


3. L’articolo 26 della l.r. 61/2014 , contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede in particolare:


- l’adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all’articolo 9 della l.r. 25/1998 , entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;


- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;


- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all’adeguamento del piano regionale;


- l’approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall’adeguamento del piano regionale;


- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all’approvazione del nuovo piano di ambito.


4. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, allo stato attuale, è necessario introdurre una disciplina transitoria specifica che consenta l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti;


5. Si prevede inoltre l’abrogazione dell’articolo 27 bis della l.r. 61/2007 , in quanto la disciplina transitoria ivi contenuta risulta superata da quella introdotta con la presente legge, e si introduce una specifica salvaguardia per le procedure di modifica dei piani straordinari già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.