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Legge regionale 28 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 1
Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 61/2014
1. 1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito
1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all’autorità osservazioni.
3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati
con proprio atto dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.