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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 3, l’articolo 5, comma 8, e l’articolo 13, comma 5;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8, e dell’articolo 13, comma 5, è necessario modificare la legislazione regionale in materia di forestazione per adeguarla al passaggio di competenze dalle province alle unioni di comuni e alla Città metropolitana di Firenze;


2. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;


3. Il parere della Prima commissione è stato accolto ed è stato adeguato, conseguentemente, il testo della presente legge;


4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.