Menù di navigazione

Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 41
Competenze delle Province. Sostituzione dell’articolo 70 bis della l.r. 39/2000
1. L’articolo 70 bis della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 70 bis Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;
b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'
articolo 7 della l.r. 3/1994
, dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4.
".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.