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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 29
Difesa fitosanitaria. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
la Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
di una Provincia o di una Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
di uno degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.