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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 25
Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente.
".
2. Al comma 5 dell’articolo 49 della l.r. 39/2000 le parole: “
la Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.