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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 2
Enti competenti. Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 3 ter Enti competenti
1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’
articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015
e delle unioni di comuni di cui all’allegato D bis
della l.r. 22/2015
.
2. Le funzioni di cui agli articoli 38, 70 bis e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis
della l.r. 22/2015
e alla città metropolitana.
3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.