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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 19
Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “Sito esternod.lgs 490/1999 "sono sostituite dalle seguenti: “Sito esternod.lgs. 42/2004 ".
2. Al comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “
la Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “
La Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “
La Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
5. Al comma 6 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “
la Provincia o la Comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
6. Il comma 7 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1.
”.
7. Al comma 7 bis dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “
le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.