Menù di navigazione

Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 13
Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 38 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"
Art. 38 Vincolo idrogeologico sugli altri territori
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’
Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.
".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.