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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 );


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015 , con cui sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l’autorizzazione unica ambientale (AUA), si rende necessario procedere all’adeguamento della l.r. 20/2006 ;


2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 e, quindi, sono attratte nella competenza regionale secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 6), della l.r. 22/2015 , viene meno la competenza autorizzativa sia delle province, sia dell’Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


3. Data la semplificazione dell’assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;


4. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.