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Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 5
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
dall’AIT, previo parere del gestore del servizio idrico integrato
” sono sostituite dalle seguenti: “
, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente della struttura regionale competente
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
Il comune, sentito il parere dell' ARPAT
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l’assenso del comune e sentito il parere dell' ARPAT
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “
dall'ente competente per tipologia di ricettore
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal dirigente della struttura regionale competente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.