Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016
Art. 10
Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).
” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici.
”.2. Al comma 5 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo
” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente
”.3. Al comma 6 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo
” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente
”.4. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo,
” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente della struttura regionale competente
” e le parole “l'autorità competente
” sono sostituite dalle seguenti: “il
dirigente della struttura regionale competente
”.