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Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e dell’articolo 9, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della l.r. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui già era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unità attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare;


2. Al fine di colmare un vuoto normativo della l.r. 32/2002 e conferire organicità alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento;


3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 32/2002 , la concertazione è estesa alla materia dell’educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali;


4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: “
nonché il diritto
” sono aggiunte le seguenti: “
all'orientamento e
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’Sito esternoarticolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
”.
3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 , la parola “
pubblica
” è sostituita dalla seguente: “
statale
”.
i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;
”.
i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter);
”.
Art. 2
Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.
”.
Art. 3
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “
In applicazione della disciplina statale
” sono sostituite dalle seguenti “
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Sito esternodecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'Sito esternoart. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 )
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “
la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
possono essere realizzati in via sperimentale percorsi formativi
”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
8 bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.
”.
Art. 4
Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002
b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);
”.
Art. 5
Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002
1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce:
”.
Art. 6
Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
1. Al comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “
o delle province
” sono soppresse.
Art. 7
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
d bis) gli istituti tecnici superiori (ITS);
”.
Art. 8
Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ).
”.
Art. 9
Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
determinazione delle politiche
” sono inserite le seguenti: “
dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
proposta in tema di
” è inserita la seguente: “
educazione,
”.
Art. 10
Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
politiche attive del lavoro,
” sono inserite le seguenti: “
dell’educazione,
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
sistema regionale
” sono inserite le seguenti: “
dell’educazione,
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
degli enti locali,
” sono inserite le seguenti: “
delle conferenze zonali, di cui all’articolo 6 ter,
”.
Art. 11
Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.
”.
Art. 12
Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
1. I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 sono abrogati.
Art. 13
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );
b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, Sito esternodel d.lgs. 81/2015 ;
c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015 .
”.
Art. 14
Norma finale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.