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Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e dell’articolo 9, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della l.r. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui già era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unità attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare;


2. Al fine di colmare un vuoto normativo della l.r. 32/2002 e conferire organicità alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento;


3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 32/2002 , la concertazione è estesa alla materia dell’educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali;


4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.