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Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 8
Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.