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Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016

Art. 13
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );
b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, Sito esternodel d.lgs. 81/2015 ;
c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.