Legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 29 gennaio 2016
Art. 13
Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );
b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015 ;
c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.