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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), e l’articolo 44 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 124, comma 6;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario oppure per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;


2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti nella parte III, allegato 5, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;


3. L’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , consente alle regioni di disciplinare “le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.”;


4. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , la presente legge contiene disposizioni per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione di tali interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati;


5. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, la presente legge prevede l’elaborazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti, contenente l’elenco dei suddetti interventi con relativo cronoprogramma fissando la data al 31 dicembre 2021, in analogia a quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge; (1)

Numero inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 40.



5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:


a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;


c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposta istruttoria dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, e a condizione che tale differimento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore; (3)

Numero aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 1.



6. Al fine di prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione dei suddetti interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge prevede il rilascio di un’autorizzazione allo scarico provvisoria, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico; (4)

Periodo aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 1.



7. Con riferimento all’autorizzazione unica ambientale, prevista dall’articolo 3, comma 6, del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), si evidenzia che, alla luce della necessità e urgenza degli interventi previsti, anche a fini di una maggiore tutela ambientale, è disposta una riduzione dei tempi previsti dallo stesso regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 rispetto a quelli consentiti, come lo stesso legislatore statale consente prevedendo il rilascio dell’autorizzazione provvisoria;


8. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto all’Sito esternoarticolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire una rapida esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2.
1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.(5)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 2.

Art. 2
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), provvede all’approvazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all’Sito esternoarticolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 , il programma degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse (2)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 41.

relativi agli scarichi di cui all'articolo 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:
a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021 fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 ter; (6)

Parole aggiunte con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 3.

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma.
3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti nella programmazione temporale degli interventi contenuta nei piani di ambito.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, l’AIT provvede ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di pianificazione di ambito nonché alle modifiche del perimetro degli agglomerati.
4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (7)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 3.

Art. 2 bis
Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione(8)

Articolo inserito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 4.

1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.
2. L'allegato A (22)

Allegato aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 5.

individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.
3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:
a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;
b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
Art. 2 ter
Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione (9)

Articolo inserito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 6.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;
b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
Art. 3
Potere di vigilanza della Regione
1. La Regione vigila sull’approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all’articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:
a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell’articolo 2 nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge; (10)

Parole aggiunte con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi. (11)

Lettera così sostituita con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).(12)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 7.

Art. 4
Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. (13)

Rubrica così sostituita con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito (14)

Parole inserite con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, (15)

Parole inserite con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell’AIT.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1. (16)

Comma così sostituito con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresì i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26 della l.r. 69/2011 .
5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato.(17)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 8.

Art. 5
Approvazione dei progetti degli interventi
1. L’AIT provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 69/2011 e dell'Sito esternoarticolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 e di cui all'allegato A della presente legge. (18)

Parole aggiunte con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 9.

Art. 6
Autorizzazioni
1. La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto Sito esternolegge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 , gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del copro idrico recettore interessato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresì le modalità dei controlli e delle attività di monitoraggio sullo stato di qualità del corpo idrico recettore interessato;
4. Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 , autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'Sito esternoarticolo 101 del d.lgs. 152/2006 .
4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico. (19)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 10.

4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente. (20)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 10.

4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). (21)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 10.

Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.