Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5
Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016
Art. 3
Potere di vigilanza della Regione
1. La Regione vigila sull’approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all’articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:
a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell’articolo 2 nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge; (10)
b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi. (11)
1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).(12)
Note del Redattore: